Spegnere il telefono in vacanza è un diritto? Cosa dice davvero la legge
Il telefono squilla mentre sei sotto l’ombrellone, sullo schermo compare il nome del tuo responsabile.
Rispondere sembra la scelta sbagliata solo perché esisterebbe, da qualche parte, un fantomatico diritto alla disconnessione che ti autorizza a ignorarlo.
Il ragionamento porta quasi sempre alla conclusione giusta, ma parte da una premessa che in Italia non regge per il lavoratore ordinario, perché nessuna legge riconosce a tutti, indistintamente, il diritto di spegnere il telefono in ferie.
Del resto non ne avrebbe nemmeno bisogno, dato che spegnerlo è un gesto alla portata di chiunque e il punto non è mai stato se tu possa farlo, ma se il datore di lavoro possa pretendere che tu non lo faccia.
Dove nasce la disconnessione, e dove si ferma
L’espressione entra nella disciplina legislativa del lavoro agile con la legge 81 del 2017.
L’articolo 19, comma 1, stabilisce che l’accordo con cui si disciplina lo smart working individui i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la sua disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Non si tratta di un diritto proclamato in astratto, quanto di un contenuto obbligatorio dell’accordo, pensato per un tipo di lavoro in cui l’ufficio non ha più pareti e il confine fra tempo di lavoro e tempo libero va quindi ricostruito per contratto.
Chi lavora normalmente in ufficio e parte per le vacanze si trova in una posizione diversa, priva di una norma che gli riconosca espressamente la facoltà di rendersi irraggiungibile.
Sarebbe però un errore concludere che, in assenza di quella norma, debba restare a disposizione del datore per l’intero periodo di riposo.
La tutela esiste, solo che risale a un’epoca in cui nessuno immaginava lo smartphone e, proprio per questo, continua a funzionare senza bisogno di nominare la tecnologia che il legislatore del 2017 ha dovuto invece affrontare di petto.
Le norme che proteggono davvero le ferie
L’articolo 36 della Costituzione riconosce al lavoratore il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, definendolo irrinunciabile.
Il codice civile lo declina all’articolo 2109, mentre il decreto legislativo 66 del 2003 fissa in undici ore il riposo giornaliero all’articolo 7, in ventiquattro ore quello settimanale all’articolo 9, e stabilisce la durata minima delle ferie all’articolo 10.
La direttiva europea 2003/88/CE completa il quadro imponendo agli Stati membri di garantire almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e la Corte di giustizia ha più volte ricordato che la loro funzione è consentire al lavoratore di riposarsi e di godere di un periodo effettivo di distensione, non semplicemente di risultare assente dai locali aziendali.
Sono norme pensate per un mondo in cui il confine fra lavoro e vita privata coincideva quasi sempre con un confine fisico.
Uscire dalla fabbrica o dall’ufficio significava allontanarsi anche dagli strumenti con cui si lavorava, cosa che oggi non vale più per nessuno dato che lo stesso telefono con cui si scrive agli amici è quello su cui arriva la mail del capo.
Cosa può chiederti il datore di lavoro in ferie
Chiedersi se il datore di lavoro possa telefonare o scrivere a un dipendente in ferie porta a una risposta meno netta di quanto si vorrebbe.
Il contatto isolato non trasforma da solo una giornata di ferie in una giornata lavorativa, così come una telefonata per recuperare un’informazione che nessun altro possiede non equivale a una richiesta di prestazione e la mancata risposta a un singolo contatto, in assenza di uno specifico obbligo di reperibilità, non costituisce di per sé un inadempimento contrattuale.
Il discorso cambia quando l’intervento diventa frequente o il lavoratore sa di dover restare comunque raggiungibile, perché in quel momento la disponibilità permanente comincia a intaccare la funzione stessa delle ferie, quella di garantire un tempo realmente sottratto al lavoro.
Il possesso di un telefono fornito dall’azienda non aggiunge nulla a questo ragionamento, per quanto sembri suggerire il contrario.
La disponibilità tecnica di essere raggiunti in ogni momento non equivale a un obbligo giuridico di esserlo. Lo stesso vale per l’accesso da remoto alla posta elettronica o ai sistemi aziendali, dato che la possibilità non genera da sola il dovere, il quale deve trovare fondamento nel contratto o nell’organizzazione del lavoro.
Il discorso muta soltanto in presenza di un vero regime di reperibilità, disciplinato dal contratto collettivo applicabile o da un accordo aziendale specifico che stabilisca fasce orarie, modalità di contatto e relativa indennità. L’esistenza di questa disciplina puntuale dimostra, per contrasto, quanto sarebbe arbitrario considerare reperibile chiunque possieda semplicemente uno smartphone.
La contrattazione collettiva, del resto, può prevedere condizioni più favorevoli di quelle appena descritte, motivo per cui conviene sempre controllare il proprio CCNL prima di dare per scontato che valga soltanto la disciplina generale.
Un’ipotesi più drastica riguarda il richiamo vero e proprio dalle ferie, quando il datore chiede al dipendente di interrompere il periodo e rientrare in servizio.
La Cassazione, con la sentenza 3 dicembre 2013 n. 27057, ha affermato che il lavoratore non è tenuto, salvo pattuizioni contrarie, a essere reperibile durante le ferie, che può trascorrere secondo le modalità e nei luoghi che ritiene più adatti al recupero delle proprie energie.
Diversa è la possibilità che il contratto individuale o, soprattutto, il contratto collettivo disciplini espressamente il richiamo in servizio, dato che diversi CCNL lo consentono in presenza di particolari o urgenti esigenze aziendali e regolano anche il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per il rientro anticipato.
Prima di concludere che una telefonata ricevuta sotto l’ombrellone imponga di rifare immediatamente la valigia, quindi, occorre verificare quale disciplina si applichi concretamente al rapporto.
Disconnessione e ferie non sono la stessa cosa
Il diritto alla disconnessione della legge 81/2017 riguarda però la giornata lavorativa ordinaria del lavoratore agile, non le sue ferie, essendo nato per rispondere a un problema specifico, quello di una prestazione priva di un orario fisso che rischia altrimenti di dilatarsi senza confini riconoscibili.
La legge non attribuisce infatti al lavoratore agile, durante le ferie, una tutela feriale diversa da quella di chi lavora sempre in ufficio, ferme restando le eventuali previsioni della contrattazione collettiva e degli accordi applicabili, che in alcuni casi, come il Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021, estendono alle assenze legittime, ferie comprese, le stesse misure di disconnessione pensate per la giornata lavorativa ordinaria.
Anche quando questo accade, però, resta un’estensione pensata per una categoria specifica di lavoratori, mentre la tutela feriale di chi lavora sempre in ufficio continua a passare per intero da norme che quel nome non hanno mai pronunciato.
Nel gennaio 2021 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione una disciplina più organica sul diritto alla disconnessione, riconoscendo un problema che la diffusione del lavoro digitale aveva reso ormai difficile da ignorare.
La risoluzione non ha introdotto alcun diritto direttamente applicabile e non può essere invocata come se fosse già una direttiva in vigore, ma segna comunque la direzione verso cui la materia si sta muovendo a livello europeo.
Il telefono, in fondo, si può sempre spegnere, quello che la legge prova davvero a stabilire è se qualcuno possa impedirtelo senza conseguenze.
La tecnologia ha reso facile attraversare un confine che il diritto dava per scontato da decenni, ma le ferie continuano a proteggere la stessa cosa di sempre, un tempo in cui il lavoro, semplicemente, non ha voce in capitolo.
Uso strumenti di intelligenza artificiale nel mio lavoro editoriale.
Le fonti, le verifiche e le scelte di contenuto sono mie.
🔔 Vuoi restare aggiornato ogni settimana su contenuti legali, attualità e consigli pratici?
Iscriviti gratuitamente a uno dei miei canali:
– 🟢 WhatsApp → https://avvocatonardini.it/whatsapp
– 🔵 Telegram → https://t.me/stefano_nardini
– 🔴 YouTube → https://www.youtube.com/@StefanoNardiniStudio

Autore: Avv. Stefano Nardini
Avvocato, esperto in diritto delle nuove tecnologie, privacy e sicurezza informatica. Opera da oltre 20 anni nella consulenza per imprese, professionisti ed enti pubblici su GDPR, compliance e innovazione digitale. Data Protection Officer e Privacy Officer certificato.
Si occupa inoltre di diritto civile e penale, con esperienza in contenzioso, contrattualistica, responsabilità civile, reati connessi all’ambito digitale (cybercrime, trattamento illecito dei dati) e difesa penale tradizionale.
Lavora sul fronte della prevenzione e della gestione pratica dei rischi, unendo competenza tecnica e attenzione ai principi di giustizia ed etica.
🔗 Scopri di più sull’autore
Condividi, scegli il tuo social network!
NEWSLETTER
Ti è piaciuto questo articolo? Ricevi via email i nuovi contenuti su privacy, tecnologia e diritto digitale.
Niente spam, solo contenuti di valore.
Cancellazione immediata quando vuoi.
