Copia privata nel cloud: la legge misura lo spazio, non l’uso
Il 23 febbraio 2026 il Ministero della Cultura ha firmato un decreto che estende il compenso per copia privata anche allo storage cloud, includendo tra i supporti soggetti al prelievo voci come “memoria in cloud” o “spazio di memorizzazione in cloud” e definendo utente attivo chiunque disponga di quello spazio mediante un contratto di utenza. La disciplina comprende anche gli utilizzi professionali, per i quali prevede un sistema di esenzioni e rimborsi.
AWS, IBM, Microsoft, Dropbox e altri fornitori hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR del Lazio, che ne ha sospeso in via cautelare le disposizioni relative al cloud, rinviando la trattazione di merito all’udienza pubblica del 17 novembre 2026, non perché lo ritenga illegittimo, ma perché la materia, scrive il collegio, richiede un approfondimento da svolgere nella sede propria del giudizio.
Nella narrazione mediatica, però, il decreto è già diventato “la tassa sul cloud” e la sospensione una specie di vittoria delle Big Tech contro un balzello ingiusto. Viste da vicino, le cose sono più interessanti e meno rassicuranti di così, perché non è in discussione se il cloud debba contribuire a qualcosa, ma se un sistema costruito per compensare autori e produttori delle copie private che ciascuno di noi faceva su cassette, CD e hard disk possa continuare a funzionare quando lo spazio di archiviazione smette di dire alcunché sull’uso che se ne fa.
Il compenso per copia privata prima del cloud
Il meccanismo esiste da decenni ed è, nella sua logica originaria, ragionevole.
L’articolo 71-sexies della legge sul diritto d’autore permette a chiunque di riprodurre un’opera protetta per uso esclusivamente personale, senza fine di lucro, e l’articolo successivo, il 71-septies, riconosce in cambio agli aventi diritto un compenso forfettario, versato dai produttori e dagli importatori dei dispositivi capaci di effettuare quella riproduzione.
Chi compra uno smartphone, un hard disk esterno o una chiavetta USB paga già, incluso nel prezzo e ignorato da quasi tutti, qualche euro che finisce alla SIAE e da lì agli autori.
Il sistema regge finché il supporto fisico resta un indizio plausibile dell’uso. Una scheda di memoria comprata da un privato, negli anni in cui il meccanismo è stato disegnato, aveva buone probabilità statistiche di contenere anche musica o film copiati da altre fonti legittimamente possedute, e su questa probabilità, verosimile più che verificata, si è sempre basato il prelievo forfettario.
Nessuno ha mai controllato cosa ci fosse davvero su quella scheda, si è sempre presunto soltanto che, in media, ci fosse anche quello.
Perché un data center non è un cassetto pieno di CD
Il decreto Giuli applica la stessa logica allo storage cloud in generale, con tariffe che vanno da 0,0003 euro al gigabyte fino a 500 gigabyte a 0,0002 euro oltre quella soglia, entro un tetto di 2,40 euro mensili per utente attivo, con esenzione sotto il gigabyte.
Per gli usi esclusivamente professionali è previsto un regime di esenzione o, se il compenso è già stato versato, di rimborso.
Il punto controverso resta però a monte, poiché è l’uso professionale a dover essere documentato per uscire da un meccanismo costruito sulla presunzione della copia privata. La capacità di memoria, da sola, smette di essere un indicatore attendibile dell’uso, perché lo stesso terabyte può custodire copie private oppure backup, fatture e database aziendali.
Un’azienda che acquista dieci terabyte di storage per conservare le fatture elettroniche e i backup dei propri sistemi non sta facendo nulla che somigli, nemmeno alla lontana, a una copia privata di un’opera protetta, eppure finisce dentro lo stesso meccanismo compensativo pensato per chi duplicava un disco su musicassetta, un gesto che oggi richiederebbe probabilmente una spiegazione a chi ha meno di trent’anni.
La Corte di giustizia UE ha chiarito già nel 2010, nel caso Padawan, che il prelievo non può essere applicato indiscriminatamente a supporti chiaramente destinati a usi diversi dalla copia privata ed è difficile non vedere nel backup esclusivamente aziendale uno degli usi professionali ai quali quel principio guarda.
Il decreto continua invece a legare il prelievo al gigabyte, un’unità di misura che nel mondo fisico poteva funzionare come proxy dell’uso, ma nel cloud dice molto meno sulla finalità dello spazio acquistato.
Chi teme di pagare due volte
Le associazioni di categoria del settore ICT, AIIP, Assintel e Anitec-Assinform, hanno parlato apertamente di un doppio prelievo, ma nel senso preciso in cui lo intendono loro, perché i server su cui si basa lo storage cloud hanno già scontato il compenso per copia privata quando il fornitore li ha acquistati come hardware; tassare di nuovo lo stesso spazio quando viene rivenduto come servizio significherebbe pagare due volte per la stessa capacità di archiviazione.
La preoccupazione più concreta, secondo le stesse associazioni, riguarda la competitività dei fornitori italiani ed europei rispetto a chi opera fuori da questo perimetro normativo, proprio mentre gli obiettivi di digitalizzazione legati al PNRR spingono nella direzione opposta, quella di rendere più economico e diffuso il trasferimento dei dati delle imprese verso il cloud, con una coerenza tutta da dimostrare.
Cosa ha deciso il TAR, e cosa resta aperto
Il TAR del Lazio non ha accolto questo argomento nel merito, per il semplice motivo che il merito non è stato ancora discusso.
Ha accolto una domanda cautelare, ravvisando il periculum in mora, cioè il rischio di un pregiudizio grave e difficile da riparare nell’applicare da subito un obbligo tecnicamente complesso, salvo doverlo poi disfare in caso di accoglimento del ricorso.
La sospensione copre le sole disposizioni relative al cloud, in attesa dell’udienza pubblica di merito fissata al 17 novembre 2026, quando la questione tornerà davanti al collegio per essere affrontata nella sostanza.
Sullo sfondo pesa anche un precedente europeo di cui, curiosamente, si parla poco. Nel 2022 la Corte di giustizia UE, decidendo la causa Austro-Mechana contro il fornitore cloud Strato, ha stabilito che l’eccezione per copia privata si applica anche allo spazio di archiviazione online, aggiungendo però che gli Stati membri non sono obbligati a imporre il compenso direttamente ai fornitori cloud, purché il pagamento agli aventi diritto sia comunque garantito in altro modo.
Il decreto Giuli sceglie la strada più diretta tra quelle che il diritto europeo consente, non quella che il diritto europeo impone, ed è proprio su questo margine di scelta che si gioca la partita davanti al TAR.
Nel frattempo il decreto resta formalmente in vigore per tutti gli altri supporti, dagli smartphone ai televisori, dove gli aumenti tariffari legati all’adeguamento Istat non sono stati oggetto di contestazione.
La battaglia legale riguarda specificamente l’estensione del compenso al cloud e, in particolare, le sue conseguenze sugli utilizzi professionali, non l’intero impianto del compenso per copia privata, che nessuno dei ricorrenti ha messo in discussione come principio.
Il copione si ripete da vent’anni
Chi segue la materia da un po’ riconosce lo schema, quasi con un moto di déjà-vu.
Nel 2009 il decreto Bondi aveva imposto il compenso in modo indiscriminato anche sui dispositivi venduti a clienti professionali, salvo vedersi ridimensionato dal TAR proprio sul punto dell’utenza business, in linea con quanto la Corte di giustizia europea avrebbe chiarito di lì a poco, cioè che il compenso non è dovuto quando il supporto è difficilmente destinato a un uso privato.
Nel 2014 il decreto Franceschini ha aggiornato le tariffe legandole alla capacità di memoria dei dispositivi, criterio che Confindustria Digitale e Anitec bollarono allora come una misura che non teneva conto dell’evoluzione delle tecnologie, presentando ricorso al TAR del Lazio insieme ad Altroconsumo.
Dodici anni dopo il ministero aggiorna di nuovo il perimetro, le associazioni di categoria protestano con argomenti quasi sovrapponibili a quelli del 2014 e i fornitori tornano davanti allo stesso tribunale.
Il decreto Giuli ripropone così un problema che accompagna questo istituto da anni, perché l’aggiornamento avviene aggiungendo nuovi dispositivi e nuovi criteri a un impianto rimasto sostanzialmente invariato, ed è proprio per questo che ogni tanto smette di stare in piedi.
Un problema più vecchio del cloud
Quello che rende il caso interessante oltre la sua storia specifica è che lo stesso meccanismo di fondo non riguarda soltanto il diritto d’autore.
Buona parte della regolazione digitale italiana ed europea nasce riadattando categorie pensate per oggetti fisici a infrastrutture che di fisico hanno sempre meno e la copia privata sul cloud ne è solo l’esempio più recente, perché qui il paradosso salta agli occhi anche a chi non si occupa di diritto.
Lo stesso schema, con conseguenze meno visibili, si ripete in regole che misurano dispositivi dove servirebbe misurare comportamenti, che tassano capacità dove servirebbe distinguere finalità, che presumono un uso medio dove l’uso reale si è frammentato in configurazioni troppo diverse tra loro per essere ricondotte a un’unica presunzione.
Qualunque sarà la risposta del TAR sul decreto, il caso lascia aperto un problema più ampio, che riguarda chiunque scriva regole per il digitale, perché quando l’unità di misura che il diritto ha sempre usato smette di corrispondere a qualcosa di reale, non basta aggiornare la tariffa, occorre chiedersi se quella misura abbia ancora un senso da difendere.
Uso strumenti di intelligenza artificiale nel mio lavoro editoriale.
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Autore: Avv. Stefano Nardini
Avvocato, esperto in diritto delle nuove tecnologie, privacy e sicurezza informatica. Opera da oltre 20 anni nella consulenza per imprese, professionisti ed enti pubblici su GDPR, compliance e innovazione digitale. Data Protection Officer e Privacy Officer certificato.
Si occupa inoltre di diritto civile e penale, con esperienza in contenzioso, contrattualistica, responsabilità civile, reati connessi all’ambito digitale (cybercrime, trattamento illecito dei dati) e difesa penale tradizionale.
Lavora sul fronte della prevenzione e della gestione pratica dei rischi, unendo competenza tecnica e attenzione ai principi di giustizia ed etica.
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