Hai fatto rileggere il testo scritto dall’AI? Dal 2 agosto non basta più (AI Act – Art.50)
Dal 2 agosto 2026 è pienamente applicabile l’obbligo di trasparenza previsto dall’articolo 50, paragrafo 4, del Regolamento AI Act, e con esso la conferma di quanto la Commissione europea aveva anticipato nella bozza messa in consultazione qualche mese fa, ossia che un controllo solo formale del testo, la correzione ortografica, la sistemazione dell’impaginazione, non è sufficiente a far scattare l’eccezione che esonera dal dichiarare un contenuto informativo come generato dall’intelligenza artificiale.
Il 20 luglio la Commissione con la Comunicazione C(2026) 5054 final ha approvato il testo definitivo delle linee guida che interpretano la norma, completando il sistema costruito attorno all’articolo 50, che ormai comprende, oltre la disposizione vincolante, il codice di condotta volontario sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI e le linee guida che ne chiariscono l’applicazione pratica.
Chi pubblica contenuti informativi su materie di interesse pubblico farebbe bene a leggere con attenzione cosa cambia, perché il perimetro tracciato dalla Commissione è più ampio di quanto la formula “interesse pubblico” lasci immaginare, dal momento che vi rientrano la salute pubblica, la tutela dei consumatori, l’ambiente, gli sviluppi scientifici ed economici rilevanti per il dibattito pubblico, con una lettura che può intercettare una parte significativa della comunicazione professionale e divulgativa online, dai comunicati sui risultati di studi ai contenuti a tema salute, fino ai report pubblicati dalle società, restando comunque circoscritta ai testi pubblicati con lo scopo di informare il pubblico, non a ogni contenuto professionale in generale, per cui una scheda commerciale o una FAQ aziendale non rientrano necessariamente nel perimetro.
Cosa serve davvero per non dover etichettare il testo
L’obbligo previsto dall’articolo 50, paragrafo 4, colpisce chi pubblica testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, imponendo di dichiarare quel testo come artificiale a meno che intervenga un’eccezione ed è proprio l’eccezione, ai punti 133-138 delle linee guida, il cuore della questione.
Il testo dell’articolo 50, paragrafo 4, esclude l’obbligo quando il contenuto generato dall’AI ha subito un processo di revisione umana o di controllo editoriale e quando una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione.
Sono due elementi cumulativi, non alternativi tra loro, anche se il primo lascia margine su come realizzarlo, tramite revisione oppure tramite controllo editoriale.
Le linee guida, ai punti 133-138, chiariscono cosa renda quel processo sufficientemente serio, individuando nel fact-checking il requisito minimo e chiudendo esplicitamente la scappatoia più prevedibile, quella della revisione affidata a un’altra intelligenza artificiale con una firma umana di facciata sopra.
Quanto alla responsabilità editoriale, deve fare capo a un soggetto identificabile, con contatti facilmente reperibili, che possa davvero approvare, modificare o respingere il contenuto nel merito, e che risponda di quella scelta.
Il punto 136 aggiunge un dettaglio operativo su cui più facilmente si inciampa nella pratica quotidiana di una redazione, perché se dopo il via libera editoriale interviene un ulteriore passaggio generativo sostanziale, l’eccezione cade.
Il flusso corretto è dunque lineare, non circolare, perché si scrive, eventualmente con assistenza dell’AI, si sottopone il testo a revisione sostanziale, si pubblica, senza tornare indietro a far ritoccare il contenuto dal modello dopo che qualcuno ha già dato l’approvazione.
Chi sviluppa il sistema di intelligenza artificiale e lo mette a disposizione, come Anthropic con Claude, è provider ai sensi dell’articolo 50 e risponde degli obblighi di progettazione e marcatura previsti dai paragrafi 1 e 2; chi invece utilizza quel sistema nella propria attività professionale, magari per scrivere un articolo destinato al pubblico, è deployer e risponde dell’obbligo di dichiarazione previsto dal paragrafo 4, con la possibilità di sottrarsene attraverso l’eccezione appena descritta.
Sono due soggetti distinti, con due obblighi distinti, e tenerli separati aiuta a capire perché la questione della filigrana, di cui si è parlato molto nelle ultime settimane, non risolva affatto il problema di chi pubblica.
Chi ha già un processo tracciabile, in cui risulta con chiarezza chi scrive e chi rivede nel merito prima che il pezzo vada in pubblicazione, dispone già di elementi concreti per dimostrare come si è svolto il processo editoriale.
Chi invece genera un contenuto con l’AI e lo pubblica dopo una rilettura veloce, magari mossa dalla buona fede più genuina, resta oggettivamente esposto, dal momento che l’articolo 99, paragrafo 4, lettera g), del Regolamento include espressamente le violazioni dell’articolo 50 tra quelle punibili fino a quindici milioni di euro o al tre per cento del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, con il valore più basso tra i due parametri per le piccole e medie imprese.
La filigrana non risolve il problema, lo sposta
Nelle stesse settimane in cui l’articolo 50 diventava pienamente applicabile, Anthropic ha iniziato a incorporare una filigrana invisibile in ogni testo generato dai nuovi modelli Claude, senza possibilità di disattivarla e a prescindere dalla collocazione geografica di chi scrive, in attuazione proprio del Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content richiamato dalle linee guida.
La misura, una variante del metodo SynthID-Text sviluppato da Google DeepMind, agisce attraverso uno schema statistico incorporato nelle scelte lessicali del modello e vale a livello globale, non solo per gli utenti europei.
Sono tentato di leggere questa notizia come la soluzione tecnica al problema giuridico appena descritto, ma i due piani non coincidono ed è proprio in quella distanza che si annida il rischio più concreto per chi scrive.
La filigrana è infatti un adempimento del provider, previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 50 e serve a rendere rilevabile il contenuto sintetico, non a certificare se quel contenuto abbia poi ricevuto una revisione umana sostanziale.
La responsabilità editoriale, che insieme al processo di revisione umana o controllo editoriale consente di beneficiare dell’eccezione, resta invece sul piano del paragrafo 4 e riguarda chi pubblica, non chi ha fornito lo strumento.
Le linee guida distinguono peraltro con cura i tempi dei due obblighi, poiché per i sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto la marcatura tecnica gode di un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026, mentre l’obbligo del deployer di dichiarare i testi di interesse pubblico non ha alcun transitorio, ed è pienamente in vigore da tale data.
Chi pensa di avere tempo fino a dicembre sbaglia bersaglio, perché dicembre riguarda la marcatura dei modelli, non la responsabilità di chi pubblica.
La stessa Anthropic, del resto, definisce nella propria documentazione tecnica la presenza della filigrana un segnale, non una prova, capace di indicare soltanto che il modello è stato coinvolto in qualche fase della lavorazione, senza poter distinguere se quel testo sia stato scritto di sana pianta dall’AI o pesantemente rivisto da una persona competente.
Qui si apre però una crepa pratica destinata a pesare nei prossimi mesi, anche se non nella forma più scontata.
Non riguarda il semplice controllo ortografico, perché la stessa Anthropic chiarisce che quando Claude corregge solo grammatica e punteggiatura su un testo scritto da una persona, i cambiamenti sono troppo pochi perché la filigrana abbia qualcosa a cui aggrapparsi e il segnale può risultare troppo debole per essere rilevato.
Riguarda invece l’uso più comune in una redazione, quello in cui l’AI contribuisce in modo sostanziale a una prima stesura che una persona competente rivede poi nel merito, correggendo e riscrivendo interi passaggi, senza però sostituire ogni singola parola. Anthropic ha chiarito che una modifica di questo tipo, per quanto seria, difficilmente rimuove del tutto la filigrana e che solo una riscrittura integrale, parola per parola, la elimina davvero ed è a quel punto discutibile persino parlare ancora di contenuto generato dall’AI.
Significa che un testo passato correttamente attraverso il processo di revisione richiesto dall’articolo 50, paragrafo 4, quindi già esente dall’obbligo di etichettatura, può comunque restare marcato a livello tecnico, semplicemente perché la stesura iniziale portava la firma statistica del modello.
Si prospetta così un doppio binario che non comunica tra sé, poiché il controllo giuridico guarda al processo, alla competenza di chi rivede, alla responsabilità di chi pubblica, mentre quello tecnico guarda alle scelte lessicali della stesura iniziale e continuerà a rilevare la presenza di Claude in ogni testo che l’AI ha contribuito a scrivere in modo sostanziale, indipendentemente da quanto seriamente quel testo sia stato poi rivisto.
Quando Anthropic renderà disponibile l’API di rilevazione già annunciata, accessibile anche a soggetti terzi, chi vorrà accusare un autore di aver pubblicato un testo scritto dall’AI avrà uno strumento a portata di clic, capace di restituire un risultato tecnicamente vero e giuridicamente irrilevante allo stesso tempo.
Non è un problema che la sola revisione umana risolva in automatico e l’articolo 50 non impone affatto la tenuta di un registro formale delle revisioni.
Resta però, a mio avviso, una misura organizzativa sensata più che un adempimento ed è la stessa logica che applico a questo blog, dove scrivo e rivedo personalmente ogni pezzo e chiudo ciascun articolo con un disclaimer che dichiara l’uso di strumenti di intelligenza artificiale nel lavoro editoriale, lasciando però fonti, verifiche e scelte di contenuto sotto la mia responsabilità, perché quella dichiarazione non fa sparire la filigrana, che resta tecnicamente rilevabile, ma aggiunge volontariamente un livello di trasparenza che la norma non impone quando ricorrono le condizioni dell’eccezione e rende esplicito al lettore che il coinvolgimento dell’AI non coincide con una delega della responsabilità editoriale.
Uso strumenti di intelligenza artificiale nel mio lavoro editoriale.
Le fonti, le verifiche e le scelte di contenuto sono mie.
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Autore: Avv. Stefano Nardini
Avvocato, esperto in diritto delle nuove tecnologie, privacy e sicurezza informatica. Opera da oltre 20 anni nella consulenza per imprese, professionisti ed enti pubblici su GDPR, compliance e innovazione digitale. Data Protection Officer e Privacy Officer certificato.
Si occupa inoltre di diritto civile e penale, con esperienza in contenzioso, contrattualistica, responsabilità civile, reati connessi all’ambito digitale (cybercrime, trattamento illecito dei dati) e difesa penale tradizionale.
Lavora sul fronte della prevenzione e della gestione pratica dei rischi, unendo competenza tecnica e attenzione ai principi di giustizia ed etica.
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