Adolescenti soli, l’intelligenza artificiale che ascolta e la legge che rincorre
Il 41,8% degli adolescenti italiani tra i 15 e i 19 anni ha usato un sistema di intelligenza artificiale per cercare aiuto quando si è sentito triste, solo o ansioso.
Lo dice la XVI edizione dell’Atlante dell’Infanzia di Save the Children “Senza Filtri” e il dato va letto insieme a un altro, che gli sta accanto come un’ombra, perché meno della metà dei ragazzi italiani tra i 15 e i 16 anni, il 49,6%, dichiara di sentirsi bene dal punto di vista psicologico, con un divario tra ragazzi e ragazze che supera i trenta punti percentuali (66% contro 34%).
Il 92,5% dei ragazzi usa strumenti di IA, contro il 46,7% degli adulti, e quasi uno su tre li consulta quasi ogni giorno.
Non parliamo di un fenomeno marginale né di una curiosità statistica destinata a esaurirsi con la prossima moda tecnologica, perché quando quattro adolescenti su dieci si rivolgono a un chatbot per elaborare un’emozione che non riescono a portare altrove, la domanda che mi pongo da avvocato prima ancora che da genitore non riguarda la tecnologia in sé, riguarda lo spazio che la tecnologia sta occupando.
Lo stesso Atlante restituisce un quadro di relazioni che, pur restando in larga parte solide, portano dentro di sé crepe evidenti, dato che quasi il quarantasette per cento dei ragazzi italiani tra i 15 e i 19 anni ha subito episodi di cyberbullismo, con un incremento di sedici punti percentuali rispetto al 2018 e che poco più di un quarto degli adolescenti dichiara di sentirsi nervoso quando non ha il telefono a portata di mano.
Sono numeri che, letti in sequenza, disegnano una generazione che vive online più per necessità relazionale che per scelta e che proprio in quello spazio senza confini fisici cerca gli strumenti per reggere il peso di ciò che nella vita reale fatica a condividere.
Il motivo per cui i ragazzi scelgono di parlare con un sistema che simula empatia, prima ancora di parlarne in famiglia o a scuola, non è misterioso e i dati dell’Atlante lo confermano senza troppi giri di parole, perché uno strumento del genere garantisce una disponibilità incondizionata, immune dal giudizio e dalla fretta di chi rimanda l’ascolto a un momento migliore.
Per un adolescente che si sente in imbarazzo o ha paura del giudizio, questa disponibilità incondizionata può somigliare a un sollievo. Il problema è che somiglia anche a una scorciatoia, perché un sistema progettato per sostenere la conversazione e restituire risposte coerenti e plausibili non è costruito per riconoscere quando il disagio smette di essere gestibile in chat e richiede l’intervento di una persona reale, capace di guardare negli occhi chi ha davanti e di agire di conseguenza.
Lo dimostrano le azioni giudiziarie avviate negli Stati Uniti contro Character.AI, dopo alcuni casi nei quali le famiglie sostengono che il rapporto instaurato con il chatbot abbia avuto un ruolo determinante nella morte dei propri figli, procedimenti tuttora pendenti o conclusi con accordi transattivi che non equivalgono a un accertamento di responsabilità. Lo hanno imparato anche le aziende, che nel giro di pochi mesi hanno dovuto introdurre limiti di conversazione, filtri sui contenuti e protocolli di crisi che fino a poco tempo prima non esistevano.
Un problema che la legge affronta dal lato sbagliato
Osservando come i diversi ordinamenti stanno rispondendo a questo fenomeno emerge uno schema ricorrente, quasi tutti intervengono sull’accesso e quasi nessuno interviene sulla relazione.
Soglie d’età, verifica anagrafica e portafogli digitali dovrebbero certificare quanti anni ha chi si trova dall’altra parte dello schermo, mentre resta sullo sfondo cosa succede una volta che l’accesso è stato concesso e il ragazzo, magari legittimamente sopra soglia, comincia comunque a costruire con una macchina un rapporto che dovrebbe intrattenere con le persone.
In Italia la soglia per prestare validamente il consenso al trattamento dei propri dati personali online è fissata a quattordici anni dal decreto legislativo 101 del 2018, che ha adeguato la disciplina nazionale al Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Questa soglia è pensata per la profilazione pubblicitaria in un’epoca in cui i social network erano il problema principale, non certo per governare l’ipotesi di un adolescente che affida a un modello linguistico il racconto della propria giornata peggiore.
Una soglia più specifica esiste già per l’intelligenza artificiale in quanto tale, perché l’articolo 4, comma 4, della legge 132 del 23 settembre 2025 richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per l’accesso alle tecnologie di IA sotto i quattordici anni, mentre tra i quattordici e i diciotto il minore può prestarlo da sé purché le informazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.
Un disegno di legge bipartisan che alzerebbe a quindici anni la soglia per i social network, imponendo alle piattaforme un sistema di verifica anagrafica tramite un mini-portafoglio digitale nazionale, resta fermo in commissione al Senato da mesi nonostante il via libera preliminare di Bruxelles.
Accanto a questo filone, ne corre un secondo, più specifico e per certi versi più interessante perché tocca proprio il nodo dell’attaccamento emotivo, una proposta depositata alla Camera che obbliga i fornitori di applicazioni a verificare l’età degli utenti e affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull’osservanza, con sanzioni fino al due per cento del fatturato per chi non si adegua.
Il cuore della proposta, però, sta altrove, perché impone di impedire che le conversazioni con utenti minorenni suscettibili di comportare un coinvolgimento emotivo restino in memoria per più di cinque giorni, nel tentativo dichiarato di impedire che la continuità del ricordo alimenti un legame artificiale destinato a sostituire quello umano.
Questa è un’intuizione condivisibile, perché individua correttamente che il rischio non sta solo nell’età di chi accede, sta nella capacità del sistema di ricordare, adattarsi e diventare, conversazione dopo conversazione, un interlocutore su misura difficile da eguagliare per qualsiasi persona in carne e ossa.
La questione decisiva arriva dopo l’accesso, quando la conversazione comincia a trasformarsi in una relazione. Nel presentare la proposta, un ex componente del Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato la necessità di restituire alla famiglia e allo Stato, prima che al mercato, il compito di decidere quale relazione debba esistere tra un ragazzo e la tecnologia che utilizza, un’affermazione di principio con cui è difficile non concordare, anche se resta da capire chi vigilerà davvero sul rispetto del limite di conservazione una volta che la norma, se mai arriverà a compimento, dovrà misurarsi con l’infrastruttura tecnica reale delle aziende che sviluppano questi sistemi.
A livello europeo il Parlamento ha approvato, con una maggioranza ampia, una risoluzione non vincolante che chiede di fissare a sedici anni l’età minima per l’iscrizione a social media, piattaforme di condivisione video e compagni virtuali basati sull’intelligenza artificiale, lasciando ai minori tra i tredici e i sedici anni la possibilità di accedervi con autorizzazione dei genitori.
La Commissione, dal canto suo, ha reso operativo un sistema di verifica dell’età pensato per integrarsi con il futuro portafoglio digitale europeo, e ha chiesto agli Stati membri di completarne l’implementazione entro la fine del 2026, mentre dall’AI Act entreranno in applicazione dal mese di agosto gli obblighi di trasparenza già previsti dal regolamento per i sistemi conversazionali, che dovranno dichiarare in modo chiaro la propria natura artificiale.
Nel frattempo la Commissione ha rilevato, secondo una valutazione preliminare, che Meta ha violato il regolamento sui servizi digitali non impedendo l’accesso di minori di tredici anni a Facebook e Instagram, e ha aperto un’istruttoria analoga su Snapchat, a dimostrazione del fatto che, sul terreno dell’età dichiarata dagli utenti, il principio di autocertificazione su cui poggiano ancora molte piattaforme sia ormai insostenibile.
A livello statale, la Francia offre il caso più istruttivo di quanto sia difficile tradurre l’ambizione normativa in effettività, perché ci prova da tre anni senza riuscirci.
Una prima legge del luglio 2023, che fissava la maggiore età digitale a quindici anni per l’iscrizione ai social, non è mai entrata in vigore, poiché la sua applicazione era subordinata a un avallo della Commissione europea mai arrivato.
Una nuova proposta, approvata dall’Assemblea Nazionale a gennaio 2026 e sostenuta dallo stesso Macron come priorità politica, avrebbe dovuto rimediare a quel fallimento, ma il Senato l’ha riscritta a marzo in una versione più prudente, che sostituisce il divieto generale con un elenco di piattaforme dannose stilato dall’autorità di regolazione francese.
Appena una settimana fa, il 6 luglio, la Commissione europea ha comunicato a Parigi che anche questa versione non è pienamente compatibile con il diritto dell’Unione, per il timore che regoli aspetti dell’accesso alle piattaforme che il regolamento europeo sui servizi digitali riserva alla competenza esclusiva di Bruxelles. È la seconda volta in tre anni che l’ambizione francese di vietare i social ai minori si arena contro l’architettura giuridica europea e questo dettaglio dice più di qualsiasi proclama politico sulla distanza che separa l’intenzione normativa dalla sua applicazione concreta.
Anche l’Australia, che a dicembre 2025 ha inaugurato il primo divieto al mondo di detenere un profilo social per i minori di sedici anni, offre un monito prezioso in questo senso, dato che uno studio dell’Università di Newcastle condotto su oltre quattrocento adolescenti ha rilevato che, a tre mesi dall’entrata in vigore del divieto, più dell’ottantacinque per cento dei ragazzi sotto i sedici anni continuava comunque a utilizzare i social network, tanto da spingere il governo australiano ad annunciare, appena due settimane fa, un inasprimento delle sanzioni fino a novantanove milioni di dollari australiani per le piattaforme inadempienti.
Negli Stati Uniti, dove manca ancora una legge federale organica, il fenomeno si è tradotto in un mosaico di interventi statali innescati da singoli casi giudiziari, laddove la California ha imposto agli operatori di chatbot companion obblighi di trasparenza, protocolli per il rischio suicidario e pause obbligatorie ogni tre ore per gli utenti minorenni, New York ha introdotto una disciplina analoga e il Kentucky ha aperto la strada a un contenzioso che gli osservatori giuridici indicano come possibile modello per altri procuratori generali, mentre al Congresso un tentativo di normativa federale unica ha superato la commissione giustizia del Senato ma non ha ancora completato l’iter.
Il rischio di rincorrere il sintomo sbagliato
Osservando questo mosaico normativo nel suo insieme, la sensazione che ne ricavo è che i legislatori stiano tutti rincorrendo lo stesso sintomo, l’accesso precoce, senza affrontare la causa che lo produce.
Nessuna delle soglie d’età discusse a Roma, Bruxelles, Parigi o Canberra si occupa di ciò che accade quando un adolescente, legittimamente al di sopra della soglia consentita, sceglie comunque un’intelligenza artificiale come primo interlocutore per il proprio disagio invece che rivolgersi a chi gli sta accanto ogni giorno.
Il portafoglio digitale può verificare quanti anni ha chi scrive, non può verificare quanto quella persona si senta ascoltata nella propria vita reale e proprio in questo scarto si annida il paradosso che rende fragile l’intero impianto regolatorio contemporaneo, perché si costruiscono muri sempre più sofisticati attorno a una porta, mentre il bisogno che spinge i ragazzi a varcarla resta intatto e pronto a trovare un’altra porta appena la prima si chiude.
C’è però un’eccezione che merita di essere segnalata, proprio perché rompe questo schema ed è la proposta italiana sul limite di conservazione dei dati nelle conversazioni emotivamente coinvolgenti, che fissa a cinque giorni la memoria oltre la quale il sistema dovrebbe perdere il filo del rapporto costruito con l’utente minorenne. È una norma tecnicamente modesta, quasi timida se confrontata con il clamore mediatico dei divieti totali, eppure è l’unica, tra quelle che ho esaminato, a colpire non l’ingresso ma il meccanismo che trasforma uno strumento in un legame, ossia la continuità della memoria che restituisce all’utente la sensazione di essere riconosciuto da qualcosa che in realtà non riconosce nessuno, perché dall’altra parte non c’è nessuno a farlo.
Da avvocato che si occupa di diritto digitale, e prima ancora da genitore, credo che la strada giusta non sia scegliere tra il divieto e la libertà d’accesso, quanto piuttosto imparare a leggere il sintomo per quello che è.
Un ragazzo che alle undici di sera cerca conforto in un chatbot non sta necessariamente violando una regola, sta segnalando che in quel momento non ha trovato altrove ciò che stava cercando.
Le soglie anagrafiche, i portafogli digitali e le sanzioni milionarie possono ridurre l’esposizione ai rischi più gravi e su questo nessuna obiezione, ma non sostituiscono la domanda che nessun regolamento europeo potrà mai porre al posto nostro, quella su perché, per un adolescente su tre, parlare con una macchina sia diventato più facile che parlare con noi.
Uso strumenti di intelligenza artificiale nel mio lavoro editoriale.
Le fonti, le verifiche e le scelte di contenuto sono mie.
🔔 Vuoi restare aggiornato ogni settimana su contenuti legali, attualità e consigli pratici?
Iscriviti gratuitamente a uno dei miei canali:
– 🟢 WhatsApp → https://avvocatonardini.it/whatsapp
– 🔵 Telegram → https://t.me/stefano_nardini
– 🔴 YouTube → https://www.youtube.com/@StefanoNardiniStudio

Autore: Avv. Stefano Nardini
Avvocato, esperto in diritto delle nuove tecnologie, privacy e sicurezza informatica. Opera da oltre 20 anni nella consulenza per imprese, professionisti ed enti pubblici su GDPR, compliance e innovazione digitale. Data Protection Officer e Privacy Officer certificato.
Si occupa inoltre di diritto civile e penale, con esperienza in contenzioso, contrattualistica, responsabilità civile, reati connessi all’ambito digitale (cybercrime, trattamento illecito dei dati) e difesa penale tradizionale.
Lavora sul fronte della prevenzione e della gestione pratica dei rischi, unendo competenza tecnica e attenzione ai principi di giustizia ed etica.
🔗 Scopri di più sull’autore
Condividi, scegli il tuo social network!
NEWSLETTER
Ti è piaciuto questo articolo? Ricevi via email i nuovi contenuti su privacy, tecnologia e diritto digitale.
Niente spam, solo contenuti di valore.
Cancellazione immediata quando vuoi.
